Nel sistema fiscale italiano ci sono anche dei contribuenti che aderiscono al Regime Forfettario.
Tale disciplina è regolarizzata dalla Legge 190/2014 all’articolo 1, commi da 54 a 89 e dalle successive Legge 208/2015 all’articolo 1, commi da 111 a 113 ed infine alla Legge 145/2018.
In breve queste tre leggi, anno dopo anno, non fanno altro che elencare alcuni vantaggi fiscali che si riflettono logicamente anche nella compilazione della Fattura del Professionista.
Tali Professionisti o contribuenti sono esonerati sia dagli obblighi IVA, che dall’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi.
Ma c’è un dettaglio che va evidenziato in questo caso e che riguarda il contributo alla Cassa Professionale di appartenenza, oppure alla Gestione separata INPS.
Questo dettaglio, che non è da poco, si riflette dunque nel fatto che l’importo lordo della Fattura corrisponde completamente al netto a pagare.
Prestazione (od imponibile) |
1.000,00€ |
Contributo Cassa di Previdenza 2% |
20,00€ |
IVA |
– |
Ritenuta acconto 20% |
– |
Netto a pagare |
1.020,00€ |
Attenzione però: in basso alla Fattura testè compilata dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:
Operazione effettuata ai sensi della Legge 190/2014 all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 208/2015 all’articolo 1, commi da 111 a 113 e della Legge n 145/18 – Regime forfettario;
Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi e per gli effetti del Provv. Agenzia delle Entrate n.ro 185820 del 22/12/2011.
Infine, un ultimo spunto di precisazione.
Per le Prestazioni Professionali aventi importi superiori a 77,47€, dovrà essere calcolata in Fattura una marca da bollo da 2,00€.
Tale marca da bollo può essere chiesta a mò di rimborso al cliente.
Per il Professionista in Regime Forfettario la marca da bollo è applicata direttamente sull’originale della Fattura in contrassegno.
Se si utilizza la Fattura Elettronica, la marca da bollo è pagata trimestralmente in modo virtuale.
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